Art. 1.
(Istituzione e funzioni dei magistrati di complemento).

      1. È istituito il ruolo dei magistrati di complemento, i quali esercitano la giurisdizione in materia civile e penale, presso gli uffici del giudice di pace, presso i tribunali ordinari e presso le procure della Repubblica, secondo le norme della presente legge.
      2. I magistrati di complemento si distinguono dagli altri magistrati ordinari soltanto per diversità di funzioni e per modalità di reclutamento.
      3. I magistrati di complemento svolgono le proprie funzioni presso gli uffici del giudice di pace e presso i tribunali ordinari con la qualifica di giudice di complemento e presso le procure della Repubblica con la qualifica di sostituto procuratore di complemento della Repubblica.
      4. I giudici di complemento svolgono le funzioni che la legge assegna ai giudici di pace e ai giudici di tribunale, nei limiti indicati dalla presente legge.
      5. I sostituti procuratori di complemento svolgono le funzioni che la legge assegna ai sostituti procuratori della Repubblica, nei limiti indicati dalla presente legge.
      6. Salvo quanto previsto ai soli fini della progressione economica ai commi 2 e 3 dell'articolo 2, le funzioni di magistrato di corte d'appello e le funzioni di magistrato di Corte di cassazione non possono essere svolte da magistrati di complemento.
      7. Conseguono la nomina a magistrato di complemento coloro che, avendo superato il concorso di cui all'articolo 3, ed avendo ultimato il tirocinio di cui all'articolo 4, sono valutati idonei dal Consiglio

 

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superiore della magistratura previo parere del Consiglio giudiziario.
      8. La tabella B annessa alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato A alla presente legge.